— Statuto —


Contenente le norme sulla struttura e sul funzionamento dell'Associazione A.I.R.P.A.

(Associazione Italiana Ricerche Pittura Antica)

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

  • E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, ai sensi della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata A.I.R.P.A. (Associazione Italiana Ricerche Pittura Antica) con sede legale in via Damiano Chiesa 5, c.a.p. 35121 nel Comune di Padova.

Il Consiglio direttivo dell'Associazione può stabilire, mediante delibera, l'istituzione o la chiusura di sedi distaccate sia nel territorio nazionale che all'estero.

L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

  1. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - (Finalità)

  1. L'Associazione è apartitica, s'ispira ai principi democratici sanciti dalla Costituzione Italiana, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
  1. Le finalità che si propone sono in particolare:

a) promuovere attività di studio, ricerca valorizzazione e formazione nel campo della pittura murale antica in generale e della pittura del territorio italiano in particolare, in tutti i suoi contesti locali;

b) pubblicare e promuovere la diffusione delle informazioni in materia di studio, conservazione (ricomposizione) e restauro della pittura murale antica;

c) realizzare tirocini organizzati dai membri dell'Associazione;

d) organizzare o partecipare a giornate di studio, seminari, colloqui nazionali o internazionali sulla pittura murale romana in generale e in particolare del territorio italiano;

e) promuovere accordi per la conservazione e lo studio scientifico delle attestazioni di pittura antica in ambito italiano con tutti gli enti interessati a livello nazionale e internazionale;

f) promuovere accordi di collaborazione tra ricercatori, tecnici e organizzazioni a livello nazionale ed internazionale.

ART. 3 - (Soci)

  • Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età, che ne condividano gli scopi e accettino il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno.
  • L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità. impegnandosi a versare la quota associativa e ad aderire pienamente a tutti gli articoli del presente Statuto. Il diniego va motivato. Contro il rifiuto di ammissione è proponibile ricorso, entro trenta giorni, all'Assemblea dei soci.

  • Ci sono quattro categorie di soci:

fondatori (corrispondono al gruppo degli effettivi firmatari dello Statuto, al quale potranno aggiungersi tutti coloro che aderiranno all'Associazione entro il primo anno di vita della medesima e, dopo tale scadenza, con periodicità annuale, i candidati che il Consiglio direttivo giudicherà idonei in forza del loro impegno nella ricerca e nella valorizzazione relative alla pittura parietale romana, in particolare in territorio italiano);

ordinari (condividono e si propongono di perseguire gli scopi dell'Associazione, si impegnano alla realizzazione delle attività di cui all'art. 2 e versano la quota d'iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);

benefattori (enti o persone che sostengono l'Associazione con donazioni);

benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione);

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

  • I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  • Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione.
  • I soci devono versare nei termini stabiliti la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno.
  • Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
  • Ogni socio è titolare di un solo voto e può ricevere una sola delega.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

  • Il socio può recedere volontariamente dall'Associazione, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della scadenza dell'anno associativo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione per delibera del Consiglio Direttivo. Il socio può essere escluso dall'Associazione per morosità nel pagamento dei contributi dell'anno in corso, qualora il socio non provveda a regolarizzare la propria posizione entro il mese di marzo del medesimo anno. La qualifica di socio si perde, inoltre, per decesso.
  • L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il socio nei cui confronti deve essere assunta la delibera assembleare non ha diritto di voto.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

3. Il socio uscente e/o dimissionario non ha diritto al rimborso di quanto precedentemente versato.

ART. 6 - (Quote associative)

1. I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

2. Le iscrizioni all'Associazione decorrono dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta e durano sino al successivo 31 dicembre.

3. Per particolari categorie d'individui il Consiglio Direttivo può deliberare il versamento di una quota associativa annuale inferiore a quella ordinaria.

4. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è soggetta a rivalutazione.

5. Al fine di sopperire a particolari fabbisogni di liquidità, il Consiglio direttivo può fissare, una tantum, una quota associativa supplementare non superiore al doppio della quota associativa annuale ordinaria.

6. Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili.

ART. 7 - (Organi sociali)

  • Gli organi dell'Associazione sono:

Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente, Collegio dei Revisori dei Conti.

  • I soci che ricoprono cariche sociali nell'Associazione svolgono la loro attività a titolo gratuito.
  • A tali soci compete solo il rimborso delle spese varie, connesse allo svolgimento delle attività dell'Associazione, regolarmente documentate e previamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 - (Assemblea dei soci)

  • L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote sociali.
  • E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente il luogo di svolgimento, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori. L'avviso di convocazione è spedito mediante uno dei seguenti mezzi: lettera raccomandata, posta elettronica, fax.
  • L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  • L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - (Compiti dell'Assemblea)

  • L'assemblea ordinaria deve: approvare il rendiconto consuntivo e preventivo; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione; approvare l'eventuale Regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori; deliberare su quant'altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
  • L'Assemblea straordinaria delibera: sulla revoca del Consiglio direttivo; sulle modifiche dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione; sulla nomina del liquidatore.

ART. 10 - (Validità Assemblee)

  • L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  • Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
  • Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
  • L'assemblea straordinaria è costituita e approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

ART. 11 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 - (Consiglio direttivo)

  • Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da sette membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. È composto dal Presidente, da un Vice Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario e da tre Consiglieri.
  • Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza o astensione, del Vice Presidente.
  • Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato, a mezzo delle medesime forme previste dall'assemblea, dal Presidente, da almeno due dei suoi componenti su richiesta motivata e da almeno un terzo dei soci su richiesta motivata e scritta.
  • Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
  • Il Consiglio direttivo dura in carica per n. quattro anni e comunque sino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. I suoi componenti possono essere rieletti sino a tre mandati consecutivi. Il Consiglio direttivo può essere revocato con delibera assembleare straordinaria; in tal caso si procede, contestualmente, alla elezione dei nuovi membri del Consiglio direttivo.

ART. 12 - (Presidente)

  • Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo in caso di convocazioni sia ordinarie che straordinarie.
  • Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.
  • Il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere a spese ed incassi.
  • Il Presidente può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

ART. 13 - (Vicepresidente)

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue competenze e lo sostituiscono in sua assenza nelle adunanze del Consiglio direttivo e dell'Assemblea. Può ricevere deleghe dal Presidente per il compimento di attività di sua competenza.

2. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente, fra i membri del Consiglio direttivo.

ART. 14 - (Segretario)

1. Il Segretario coadiuva il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere nelle loro funzioni.

2. Il Segretario è nominato dal Presidente, fra i membri del Consiglio Direttivo.

3. Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Comitato Direttivo e di curarne l'accessibilità ai Soci.

ART. 15 - (Tesoriere)

1. Il Tesoriere è il responsabile contabile ed amministrativo dell'Associazione, tiene le scritture contabili e risponde dei fondi e dei mezzi economici e finanziari dell'Associazione.

2. Il Tesoriere è nominato dal Presidente, fra i membri del Consiglio Direttivo.

3. Il Tesoriere redige annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, che deve essere approvato dall'Assemblea.

4. Il Tesoriere è tenuto a informare costantemente il Presidente e il Consiglio direttivo sulle questioni economiche, patrimoniali e finanziarie che riguardano l'Associazione e provvede di persona, o avvalendosi di professionisti di sua fiducia, a ottemperare agli obblighi di natura fiscale.

ART. 16 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

  • I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
  • L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
  • L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 17 - (Rendiconto economico-finanziario)

  • Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso suddivise per voci analitiche. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
  • Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto; viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  • Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 18 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  • L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 9.
  • In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 - (Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

2. I soci sottoscrittori del presente Statuto autorizzano gli organi dell'Associazione al trattamento ed alla eventuale comunicazione, a soggetti terzi, dei propri dati personali esclusivamente per finalità connesse alle attività istituzionali dell'Associazione.